Le norme che disciplinano la movimentazione non commerciale di cani, gatti e furetti nei Paesi che aderiscono alla UE e nei Paesi terzi, che hanno requisiti sanitari di garanzia per il rischio rabbia analoghi a quelli comunitari, sono il Regolamento (UE) 576/2013 e Regolamento (UE) 577/2013, che prevedono che gli animali da compagnia che viaggiano con il loro proprietari siano forniti del passaporto apposito.
Tale documento identificativo dell’animale viene rilasciato previo appuntamento presso le sedi delle Unità Funzionali dei servizi veterinari della ASL Toscana Sud Est. Si ribadisce di iniziare le procedure di richiesta passaporto con adeguato anticipo rispetto alla data di partenza, visto che le tempistiche potrebbero protrarsi anche per alcune settimane.
Ai fini dell’ottenimento del passaporto è necessario che gli animali siano identificati con microchip e iscritti all’anagrafe degli animali di affezione della Regione Toscana. Tale iscrizione viene effettuata su richiesta dal proprio medico veterinario di fiducia, e per i cani la norma prevede che sia eseguita entro i sessanta giorni di vita.
Affinché il passaporto sia valido per effettuare il viaggio, l’animale deve essere sottoposto alla vaccinazione antirabbica, da effettuarsi dopo le 12 settimane di vita dell’animale e 21 giorni prima della partenza. Il documento sarà ritenuto valido per l’espatrio e rimarrà tale se verrà ripetuta la vaccinazione entro la scadenza riportata sul passaporto dal medico veterinario. Se la si lascia scadere, il passaporto potrà essere usato per l’espatrio una volta trascorsi 21 giorni da una successiva vaccinazione.
Per i cuccioli che hanno meno di tre mesi di età, che non possono essere vaccinati per la rabbia, la movimentazione è concessa solo per alcuni paesi che li accettano con una particolare delega sanitaria. Una volta accertatisi che il paese di destinazione li accoglierà, andrà prodotta un’autocertificazione in lingua inglese ove si specifica, sotto la propria responsabilità, che i cuccioli dalla nascita non hanno avuto contatti con animali selvatici di specie suscettibili alla rabbia.
Nel caso in cui l’animale dovesse viaggiare verso un Paese terzo che non rientra negli elenchi redatti nell’allegato II del Regolamento (UE) 577/2013 per poi rientrare in Italia, è richiesta la titolazione degli anticorpi per la rabbia, da effettuarsi dal proprio medico veterinario dopo 30 giorni dall’inoculazione del vaccino e non meno di tre mesi prima della partenza.
Si ricorda che dal 2021 il Regno Unito è un Paese terzo e per recarvisi con il proprio cane, gatto o furetto è necessario che questi abbiano un’età superiore alle 15 settimane, essere identificati e registrati in anagrafe regionale, sottoposti alla vaccinazione antirabbica, e i cani devono essere sottoposti a un trattamento vermifugo contro le tenie, da somministrare tra le 24 e le 120 ore prima dell’ingresso in UK, certificato da un medico veterinario; infine l’ingresso dei pet va effettuato solo da punti di entrata autorizzati.
Si ribadisce che in alcuni Paesi terzi le normative per l’ingresso di animali da compagnia potrebbero essere molto severe e, se non rispettate, potrebbero comportare addirittura la quarantena e quindi la separazione dal proprio animale, anche per lunghi periodi; pertanto è consigliabile reperire tutte le informazioni necessarie con largo anticipo (cinque/sei mesi) per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti