Con una frequenza pressoché quotidiana – soprattutto per le persone in condizione di fragilità o di bisogno – sentiamo parlare del servizio sociale e dell’importanza che riveste nell’ambito dell’attuale società (e anche nel nostro territorio senese). Non tutti però sanno esattamente com’è strutturato, di cosa si occupa nel concreto l’attività di assistenza sociale e quale sia la base comune normativa sottostante all’attività degli operatori sociali. Per capire di più, ospitiamo l’approfondimento del dottor Salvatore Infantino esperto in materia.
“Il servizio sociale è una metaistituzione del sistema organizzato delle risorse sociali e una disciplina di sintesi che, attraverso il lavoro professionale dell’assistente sociale rivolto a individui, famiglie e gruppi in situazioni problematiche di bisogno, concorre alla rimozione della causa del bisogno; -a facilitare il rapporto cittadino /istituzioni e a collegare il bisogno dei singoli al sistema dei servizi e viceversa…” (De Marchi, Ellena & Cattarinussi, 1987)
Il sistema assistenziale ha la sua disciplina quadro nella l. n. 328/2000, la quale stabilisce che «la Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli art. 2, 3 e 38 della Costituzione».
Ai sensi della legge in questione, per «interventi e servizi sociali» si intendono le attività previste dall’art. 128 del d.lgs. n. 112/1998: le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della vita (a esclusione delle prestazioni previdenziali e sanitarie).
Alla gestione e all’offerta dei servizi possono partecipare, accanto ai soggetti pubblici, anche soggetti privati (tra i quali, organismi non lucrativi di utilità sociale, organizzazioni di volontariato di assistenza e beneficenza, organismi di cooperazione ecc.), in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi. Qualsiasi servizio pubblico o privato dovrà essere preventivamente autorizzato e accreditato dopo la verifica del suo funzionamento.
Il Servizio Sociale è territoriale: ogni Regione, a seguito della legge quadro succitata, ha emanato le proprie leggi per regolamentare le strutture e le loro funzioni e anche i Comuni hanno determinato le singole modalità organizzative degli interventi, nel rispetto delle leggi emanate dalla propria Regione.
La legge, dunque, ha istituito un «sistema integrato di interventi e servizi sociali», finanziato da apposito Fondo nazionale per le politiche sociali, al quale -oltre ad attribuire le competenze indicate nel D.P.R. n.616/1977 in tema di interventi su minori soggetti a provvedimenti dell’autorità giudiziaria- si affidano espressamente in modo molto ampio compiti di «valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari» (art.16).
A seguito dell’emanazione della legge 219/2012 che ha trasferito la competenza del Tribunale per i minorenni al giudice ordinario sui giudizi che riguardano la tutela dei diritti dei figli -nati nel matrimonio o meno- per realizzare la concentrazione delle tutele dinanzi a un unico organo giudiziario, i servizi sociali sono stati resi destinatari di provvedimenti provenienti non più solo dal Tribunale dei minorenni, ma anche dal giudice ordinario. E, ancora, negli ultimi anni, con l’aumento esponenziale delle separazioni conflittuali, i servizi sociali sono stati sempre più chiamati ad intervenire.
Questi cambiamenti hanno determinato, altresì, il mutamento del cosiddetto “utente” dei servizi sociali: non solo soggetti provenienti da contesti sociali “a rischio”, ma famiglie caratterizzate da vari status sociali ed economici.
I servizi sociali possono essere chiamati ad intervenire in due macro-tipologie di incarichi: l’indagine psico-sociale (preliminare all’affido, al collocamento dei minori ed al regime di visita nel conflitto separativo) e l’attuazione di un provvedimento contenente disposizioni dell’autorità giudiziaria.
All’esito dei provvedimenti assunti dal giudice – dunque – il servizio sociale, in qualità di delegato dall’ente comunale, può essere destinatario di soli interventi di monitoraggio (valutazione delle capacità genitoriali, con particolare attenzione al grado di conflitto ed ai suoi effetti sulla co-genitorialità e sul benessere del minore nonché rilevazione degli indici di rischio ed dei fattori di protezione della specifica situazione) o di attuazione di specifici incarichi (regolamentazione delle visite o attivazione di interventi di natura educativa) oppure può essere individuato, nei casi più problematici, quale affidatario del minore. In regime di separazione, infatti, il servizio sociale, in presenza di conflitto non gestibile dai genitori, è chiamato a fornire un supporto alla genitorialità. E, ancora, in presenza di alto conflitto, il servizio è incaricato di espletare un intervento più incisivo -sostitutivo- qualora la genitorialità condivisa non sia attuabile o, addirittura, sia pregiudizievole per il minore.
La presa in carico del servizio sociale va intesa come «un processo in cui un operatore sociale, a fronte di una domanda espressa o inespressa, ma sulla base di un mandato istituzionale, progetta uno o più interventi rivolti a una persona o a un nucleo di convivenza, mantenendo con essa (esso) un rapporto continuativo al fine della revisione dell’intervento stesso nel corso del tempo».
La presa in carico, a volte, è complessa e articolata: l’accompagnamento del nucleo familiare può esplicarsi per un tempo medio-lungo e coinvolgere tutte le risorse della famiglia allargata, degli enti e delle istituzioni (scolastiche, sportive, aggregative) e nei casi di famiglie multiproblematiche anche altri servizi (servizi per le dipendenze, servizi psichiatrici, servizio di neuropsichiatria infantile).
Attualmente – con l’estrinsecarsi della riforma Cartabbia – disciplinata nel D.lgs. 10-10-2022, n.149 di attuazione della legge delega n. 206/2021 – sono state introdotte nuove prassi nell’azione e nell’operato dei Servizi Sociali ma questa è un’altra storia giuridica e sociale…..
Salvatore Infantino