Tre parole: Dopo di noi. Tre parole che apparentemente possono non aver alcun significato. Tre parole che, tuttavia, racchiudono il senso di unione (“noi”) e di futuro, anche non troppo lontano (“dopo”). Tre parole, infine, le quali in ambito giuridico hanno una valenza ben precisa. Per capire di più, ospitiamo l’approfondimento del dottor Salvatore Infantino esperto in materia.
La Legge 112 del 22 giugno 2016 recante “Disposizioni in materia di assistenza delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, cosiddetta del “Dopo di Noi”, introduce per la prima volta nel nostro ordinamento specifiche tutele per le persone con gravi disabilità quando viene meno il sostegno familiare.
L’obiettivo del provvedimento, così come riportato dal suo art. 1, è garantire la massima autonomia e indipendenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare.
Al fine di raggiungere tale scopo, è necessario un processo di deistituzionalizzazione (l’uscita dalle grandi famiglie del passato) da realizzare in collaborazione con le famiglie, i soggetti giuridici e privati, gli enti assistenziali.
Il comma 2, art.1 della legge in esame, individua le persone con disabilità grave, così come definita dalla L. 104/1992, quali soggetti beneficiari delle misure di assistenza, cura e protezione.
Conseguenza di ciò è che la disabilità non deve essere determinata dal naturale invecchiamento o da patologie comunque connesse alla senilità.
Lo stato di disabilità, del pari, deve essere accertato da specifiche commissioni presso le Unità sanitarie locali. Restano, pertanto, esclusi dal beneficio delle misure disciplinate dalla norma in esame gli anziani non autosufficienti e i disabili non gravi.
Per il perseguimento delle finalità indicate, il legislatore individua una serie di strumenti di natura sia pubblica che privata: a carico delle istituzioni, un fondo che fornisca al disabile grave, privo del sostegno familiare, le risorse per interventi volti ad evitarne l’istituzionalizzazione; alle famiglie incentivi fiscali per programmare un percorso di vita e destinare risorse ai congiunti disabili, anche per il momento in cui il sostegno familiare verrà a mancare (Cfr. F. Pasi, Un progetto di vita a tutela del futuro dei disabili, Il Sole 24 Ore, 2016,1-4).
Oltre al rafforzamento degli interventi pubblici, ruolo chiave assumono gli strumenti privatistici. Tra questi, l’art. 6 L. 112/2016 dedica particolare attenzione al trust, la cui disciplina è esplicata nell’ art. 2645-ter del Codice Civile.
Concludendo, con l’art. 7, il legislatore pone l’ambizioso traguardo di “diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge e delle altre forme di sostegno pubblico previste per le persone con disabilità grave, in modo da consentire un più diretto ed agevole ricorso agli strumenti di tutela previsti per l’assistenza delle persone con disabilità prive del sostegno familiare, nonché di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla finalità di favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità”. Proposito per l’appunto, ambizioso, per il quale sono state poste in essere solide basi sebbene ancora tanta strada resti da percorrere.
Bisogna riconoscere, tuttavia, che la stessa Roma non è stata costruita in un solo giorno.
Salvatore Infantino
nella foto “Le Bollicine” impegnate in più progetti che riguardano il “Dopo di noi“